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Cedolare secca e cessione del contratto di locazione: l’imposta di registro è dovuta

La cedolare secca esonera dal pagamento delle imposte di registro e di bollo per diversi adempimenti relativi alla locazione, ma non per tutte le operazioni. Un chiarimento riguarda il trasferimento del contratto a un nuovo soggetto.

In caso di cessione di un contratto di locazione abitativa per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, l’imposta di registro resta dovuta. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, sulla rivista telematica FiscoOggi, rispondendo a un quesito relativo agli obblighi fiscali in caso di subentro di un nuovo soggetto nel rapporto di locazione.

Il regime della cedolare secca sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali sul reddito derivante dall’immobile e comporta l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo normalmente dovute per la registrazione del contratto, per le annualità successive, per le proroghe e per le risoluzioni anticipate.
Tale esenzione, tuttavia, non si estende all’imposta di registro dovuta per la cessione del contratto. Di conseguenza, anche quando il locatore ha optato per la cedolare secca, il trasferimento del rapporto contrattuale a un nuovo soggetto comporta l’obbligo di versare l’imposta di registro.

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